STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 7 febbraio 2024

 

 

OGGETTO: Nuovi massimali Enasarco dal 2024 e conferma aliquote di contribuzione.

 

 

Spettabile Azienda,

la fondazione Enasarco, come ogni anno, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2024, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare, nella misura del 17%, suddivisa a metà tra agente e sulla casa mandante, come nessuna modifica è prevista per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2024 sono invariate rispetto a quelle applicate per l’anno precedente, come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dal 2020

Aliquota contributiva

14,20%

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale del 8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

 

Massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Con il comunicato dal 2 febbraio scorso, l’Enasarco ha comunicato i massimali per il 2024:

 

Periodo di riferimento

Plurimandatario

Monomandatario

MASSIMALI_Anno 2024

29.818,00 euro

(era 28.290,00 nel 2023)

44.727,00 euro

(era 42.435,00 nel 2023)

 

Minimali della contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali per il 2024 è di 502 euro (125,50 euro a trimestre) per i plurimandatari e di 1.002 euro (250,50 euro a trimestre) per i monomandatari. Gli importi vengono annualmente rivalutati per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

 

Esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2024:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2024, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del …….

Imponibile

1.000,00

Iva 22%

220,00

Totale fattura

1.220,00

Ritenuta Enasarco 8,50% su 1.000,00

-85,00

Ritenuta Irpef 23% su 500,00

-115,00

Netto a pagare

1.020,00

 

Scadenze di versamento

I versamenti verranno eseguiti nelle seguenti scadenze:

 

Trimestre di riferimento

Scadenza

I° trimestre (gennaio-marzo) 2024

20 maggio 2024

II° trimestre (aprile-giugno) 2024

20 agosto 2024

III° trimestre (luglio-settembre) 2024

20 novembre 2024

IV° trimestre (ottobre-dicembre) 2024

20 febbraio 2025

 

Agevolazioni per i giovani agenti

Per i nuovi iscritti a partire dal 2024, non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione per gli agenti che hanno i seguenti requisiti:

-         iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;

-         già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;

-         non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);

-         svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra:

a) l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività (= al 11% anziché 17%), di 8 punti percentuali per il secondo anno (= al 9% anziché 17%), e di 10 punti percentuali per il terzo anno (= al 7% anziché 17%);

b) il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari compresi nell’agevolazione;

c) l’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali (Srl o Spa), la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

 

Scaglioni provvigionali

Aliquota contributiva 2024

Quota preponente

Quota agente

Fino a 13.000.000 euro

4%

3%

1%

Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro

2%

1,50%

0,50%

Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro

1%

0,75%

0,25%

Da 26.000.001 euro

0,50%

0,30%

0,20%

 

Ritenuta ridotta per gli agenti che si avvalgono di collaboratori

Sempre in tema di agenti di commercio, è utile segnalare come il decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) abbia modificato la cadenza annuale della comunicazione per avvalersi della ritenuta ridotta sulle provvigioni in presenza di dipendenti o collaboratori. Da allora la dichiarazione prodotta (a mezzo raccomandata, o pec) sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, senza necessità di essere annualmente ripresentata.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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